OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL FARMACISTA:
LA RISPOSTA DEL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA
LA RISPOSTA DEL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA
Riporto di seguito per intero il parere espresso ieri, 25/02/2011, dal COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA a proposito dell'obiezione di coscienza del Farmacista. Riconosciuto il diritto costituzionale, seguono tre tipi di distinguo, sui quali sarebbe interessante aprire un dibattito. Intanto leggete e commentate.
25 Febbraio 2011, Obiezione di coscienza del farmacista
Il Comitato Nazionale Bioetica (CNB) con il documento, oggi votato in plenaria, dal titolo Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza, risponde ad un quesito formulato dall’On. Luisa Capitanio Santolini in merito alla clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d’emergenza anche indicati come “pillola del giorno dopo”, per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano.
Il Comitato ha ricordato in via generale che l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale e fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge.
In merito al problema specifico all’interno del CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti.
Alcuni membri, evidenziando plurime ragioni, hanno soprattutto ritenuto che si possa riconoscere al farmacista un ruolo ritenuto riconducibile a quello degli “operatori sanitari” e che pertanto, in analogia a quanto avviene per altre figure professionali sanitarie (l. n. 194/1978 e l. n. 40/2004), debba necessariamente essere riconosciuta anche a questa categoria professionale il diritto all’obiezione. Il fatto che il farmacista svolga un ruolo “meno diretto” rispetto a chi pratica clinicamente l’aborto non è stata ritenuta ragione sufficiente per invalidare l’argomento a favore della clausola morale, dato che la consegna del prodotto contribuisce ad un eventuale esito abortivo in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità.
Altri membri hanno ritenuto, fra le diverse ragioni, che non si può assimilare la figura del farmacista a quella del medico, dato che il rapporto con l'utente è generico: è la ricetta che legittima la consegna del farmaco e non l'identità della persona che lo ritira. Tutte le responsabilità gravano, quindi, sul medico, mentre non vi è alcun coinvolgimento giuridico del farmacista, il quale non ha potere di entrare nel merito delle scelte effettuate. Se si riconoscesse al farmacista il diritto all'obiezione di coscienza, è stato osservato, gli si conferirebbe insieme il diritto sia di censurare l'operato del medico; sia di interferire pesantemente nella sfera privata e più intima di un soggetto (la donna, nell'ipotesi del contraccettivo di emergenza), impedendone di fatto l'autodeterminazione.
A fronte dell’ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, i componenti del CNB si sono trovati d’accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologia e che spetti alle Istituzioni e alle Autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell’esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto.
Spero che i legislatori riconoscano il diritto all'obiezione di coscienza dei farmacisti che dovrebbero potere scegliere quali farmaci dispensare nelle proprie farmacie, indicando eventualmente sulla porta del negozio il "logo" di obiettore o quanto altro posssa fare capire che alcuni farmaci non potranno essere, lì, trovati in vendita o dispensati. C'è un'ampia scelta di farmacie dove potersi rivolgere in alternativa. Non sono d'accordo che la ricetta del medico legittimi e obblighi alla consegna di un farmaco. Il farmacista non deve essere un "commesso", che esegue ciecamente quanto preteso. Il farmacista deve dispensare farmaci atti a sanare la persona, non a distruggerla.
RispondiEliminaIl dispensare farmaci abortivi è fare parte di un anello della catena di competenze e di servizi che portano alla soppressione di una vita.
Auguro che presto l'obiezione di coscienza per i farmacisti sia riconosciuta come per altre figure professionali.